sabato 13 agosto 2016

BONUS INVESTIMENTI AREE DEL MEZZOGIORNO



L'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) introduce un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi espressamente indicati nel comma 99, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (sul punto si veda il successivo paragrafo 2) .

1. SOGGETTI BENEFICIARI

L'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione è individuato dal primo periodo del comma 98, ai sensi del quale il credito di imposta è attribuito "alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, (…) e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, (…), a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019".
Destinatari di tale beneficio, pertanto, sono tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'articolo 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.
Il medesimo periodo del comma 98 prevede, altresì, che il credito di imposta compete "nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese".
Per espressa previsione del comma 100, "l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo".

2. AMBITO TERRITORIALE

Il credito di imposta spetta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
Con la decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, la Commissione europea ha approvato la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 con cui l'Italia ha individuato le zone assistite in questione e indicato i relativi massimali di intensità degli aiuti concedibili.

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE
dall'1.7.2014 al 31.12.2020
Regioni
Piccole Imprese
Medie Imprese
Grandi Imprese
Campania
45%
35%
25%
Puglia
45%
35%
25%
Basilicata
45%
35%
25%
Calabria
45%
35%
25%
Sicilia
45%
35%
25%

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE
dall'1.7.2014 al 31.12.2020 - "Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c)
Regioni
Piccole Imprese
Medie Imprese
Grandi Imprese
Molise
30%
20%
10%
Sardegna
30%
20%
10%
Abruzzo
30%
20%
10%
3. INVESTIMENTI AGEVOLABILI
Il comma 99 prevede che "sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio".
Risultano agevolabili gli investimenti - in macchinari, impianti e attrezzature varie - relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica (cfr. articolo 2, punto 49 e 51, articolo 2, del regolamento citato).
Si ritiene di escludere dall'agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati "investimenti iniziali" (cfr. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (p. 20), Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (p. 34), Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 98/C 74/06 (p. 4.4), nonché circolare n. 38/E dell'11 aprile 2008).
Determinazione dell'investimento agevolabile
Descrizione
Importo
A
Impianti nuovi
100.000,00
B
Macchinari nuovi
0
C
Attrezzature nuove
30.000,00
D
INVESTIMENTO LORDO (A+B+C)
130.000,00
E
Ammortamento (esercizio X) impianti già esistenti nella struttura produttiva
12.000,00
F
Ammortamento (esercizio X) attrezzature già esistenti nella struttura produttiva
8.000,00
G
Totale ammortamenti rilevanti (E+F)
20.000,00
INVESTIMENTO NETTO AGEVOLABILE (D-G)
110.000,00


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