Fondamentale pronuncia della Suprema Corte in
tema di preclusioni probatorie che inibiscono l’esibizione della documentazione
contabile.
Con la sentenza 11.8.2016 n. 16960 la Corte ha
stabilito che le dette preclusioni non operano qualora, a fronte della
giustificazione addotta circa la causa dell’indisponibilità di tale
documentazione (nel caso di specie si trattava di perdita della documentazione
a causa di un incendio), l’Amministrazione finanziaria non alleghi le
circostanze, anche indiziarie, utili a ravvisare la condotta del rifiuto doloso
di esibizione da parte del contribuente.
Infatti, secondo l’orientamento maggioritario
della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione - resa dal contribuente
nel corso di un accesso o di una verifica - di non possedere libri, registri,
scritture documenti richiestigli determina la preclusione a che gli stessi
possano essere presi in considerazione a suo favore ai fini dell’accertamento
in sede amministrativa o contenziosa solo se essa si struttura quale
sostanziale rifiuto di esibizione e vi è altresì la coscienza e volontà della
dichiarazione, nonché il dolo, non essendo invece sufficiente che
l’indisponibilità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore o che la stessa
sia determinata da colpa, come nell’ipotesi di negligenza e imperizia nella
custodia e conservazione della documentazione.
Secondo la Cassazione deve dunque ritenersi
“recessivo” il diverso orientamento che ascrive rilevanza anche all’errore non
scusabile di diritto o di fatto.

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