sabato 13 agosto 2016

Incendio della contabilità - Rilevanza - Condizioni (Cass. 11.8.2016 n. 16960)



Fondamentale pronuncia della Suprema Corte in tema di preclusioni probatorie che inibiscono l’esibizione della documentazione contabile.

Con la sentenza 11.8.2016 n. 16960 la Corte ha stabilito che le dette preclusioni non operano qualora, a fronte della giustificazione addotta circa la causa dell’indisponibilità di tale documentazione (nel caso di specie si trattava di perdita della documentazione a causa di un incendio), l’Amministrazione finanziaria non alleghi le circostanze, anche indiziarie, utili a ravvisare la condotta del rifiuto doloso di esibizione da parte del contribuente.

Infatti, secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione - resa dal contribuente nel corso di un accesso o di una verifica - di non possedere libri, registri, scritture documenti richiestigli determina la preclusione a che gli stessi possano essere presi in considerazione a suo favore ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa solo se essa si struttura quale sostanziale rifiuto di esibizione e vi è altresì la coscienza e volontà della dichiarazione, nonché il dolo, non essendo invece sufficiente che l’indisponibilità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore o che la stessa sia determinata da colpa, come nell’ipotesi di negligenza e imperizia nella custodia e conservazione della documentazione.


Secondo la Cassazione deve dunque ritenersi “recessivo” il diverso orientamento che ascrive rilevanza anche all’errore non scusabile di diritto o di fatto.

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