La Corte di Cassazione, nella sentenza
11.8.2016 n. 34833, è intervenuta, nell'ambito del sequestro, sulla corretta
ascrivibilità del bene al soggetto sottoposto al procedimento penale a cui si
riferisce il vincolo.
La pronuncia afferma, in particolare, che il
sequestro preventivo può colpire il bene, e anche il denaro, di un terzo non
sottoposto a indagine, purché, tuttavia, si dimostri, in concreto, che l’oggetto
del sequestro appartenga all'indagato.
Grava sul Pubblico Ministero l’onere di
portare risultanze concrete, idonee a dimostrare l’interposizione fittizia,
elaborata per sottrarre il bene al vincolo, prima, e alla eventuale confisca,
poi.
La prospettazione, rileva l’autorevole
arresto della Corte, dell’impianto accusatorio deve fondarsi su elementi di
fatto caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza tali
da sostenere, anche in via indiretta, la non compatibilità tra intestazione
formale e disponibilità effettiva del bene. Quindi, l’impianto a accusatorio
non potrà fondarsi solo su circostanze indiziarie.

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