sabato 13 agosto 2016

Sequestro preventivo - Presunzioni tributarie - Rilevanza probatoria - Valore indiziario (Cass. pen. 11.8.2016 n. 34833)



La Corte di Cassazione, nella sentenza 11.8.2016 n. 34833, è intervenuta, nell'ambito del sequestro, sulla corretta ascrivibilità del bene al soggetto sottoposto al procedimento penale a cui si riferisce il vincolo.

La pronuncia afferma, in particolare, che il sequestro preventivo può colpire il bene, e anche il denaro, di un terzo non sottoposto a indagine, purché, tuttavia, si dimostri, in concreto, che l’oggetto del sequestro appartenga all'indagato.

Grava sul Pubblico Ministero l’onere di portare risultanze concrete, idonee a dimostrare l’interposizione fittizia, elaborata per sottrarre il bene al vincolo, prima, e alla eventuale confisca, poi.

La prospettazione, rileva l’autorevole arresto della Corte, dell’impianto accusatorio deve fondarsi su elementi di fatto caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza tali da sostenere, anche in via indiretta, la non compatibilità tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene. Quindi, l’impianto a accusatorio non potrà fondarsi solo su circostanze indiziarie.

Secondo la Corte di Cassazione, davanti alla prova dell’intestazione fittizia al terzo, il bene è correttamente sottoposto a sequestro; in caso contrario, il bene deve essere restituito al terzo.

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