L'articolo 1, commi da 98 a 108, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) introduce un credito
di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino
al 31 dicembre 2019, effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi
espressamente indicati nel comma 99, facenti parte di un progetto di
investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone
assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Molise, Sardegna e Abruzzo (sul punto si veda il successivo paragrafo 2) .
1.
SOGGETTI BENEFICIARI
L'ambito soggettivo di applicazione
dell'agevolazione è individuato dal primo periodo del comma 98, ai sensi del
quale il credito di imposta è attribuito "alle
imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel
comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, (…) e nelle zone
assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, (…), a decorrere dal 1°
gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019".
Destinatari di tale beneficio, pertanto, sono tutti i soggetti titolari di
reddito d'impresa, individuabili in base all'
articolo 55 del TUIR, indipendentemente
dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a
strutture produttive situate nelle aree ammissibili.
Il medesimo periodo del comma 98 prevede, altresì, che il credito di
imposta compete "
nella misura massima del 20
per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del
10 per cento per le grandi imprese".
Per espressa previsione del comma 100, "l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano
nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale,
delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della
produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche,
nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo".
2.
AMBITO TERRITORIALE
Il
credito di imposta spetta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti
parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive
ubicate nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e
Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3,
lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone
assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
Con
la decisione C(2014) 6424 final
del 16 settembre 2014, la Commissione europea ha approvato la Carta degli aiuti
a finalità regionale 2014-2020 con cui l'Italia ha individuato le zone
assistite in questione e indicato i relativi massimali di intensità degli aiuti
concedibili.
|
Regioni
ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),
del TFUE
dall'1.7.2014
al 31.12.2020
|
|
Regioni
|
Piccole
Imprese
|
Medie
Imprese
|
Grandi
Imprese
|
|
Campania
|
45%
|
35%
|
25%
|
|
Puglia
|
45%
|
35%
|
25%
|
|
Basilicata
|
45%
|
35%
|
25%
|
|
Calabria
|
45%
|
35%
|
25%
|
|
Sicilia
|
45%
|
35%
|
25%
|
|
Regioni
ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
del TFUE
dall'1.7.2014
al 31.12.2020 - "Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo
3, lettera c)
|
|
Regioni
|
Piccole
Imprese
|
Medie
Imprese
|
Grandi
Imprese
|
|
Molise
|
30%
|
20%
|
10%
|
|
Sardegna
|
30%
|
20%
|
10%
|
|
Abruzzo
|
30%
|
20%
|
10%
|
3.
INVESTIMENTI AGEVOLABILI
Il comma 99 prevede che
"
sono agevolabili gli
investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come
definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante
contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature
varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate
nel territorio".
Risultano agevolabili gli investimenti -
in macchinari, impianti e attrezzature varie - relativi alla creazione di un
nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,
alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere
prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del
processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le
grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'art. 107, par. 3, lett. c),
del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica (cfr. articolo 2,
punto 49 e 51, articolo 2, del regolamento citato).
Si ritiene di escludere
dall'agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi
non possono essere mai considerati "investimenti iniziali" (cfr.
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (p.
20), Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013
(p. 34), Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 98/C
74/06 (p. 4.4), nonché circolare n. 38/E dell'11 aprile 2008).
|
Determinazione
dell'investimento agevolabile
|
|
Descrizione
|
Importo
|
|
A
|
Impianti
nuovi
|
100.000,00
|
|
B
|
Macchinari
nuovi
|
0
|
|
C
|
Attrezzature
nuove
|
30.000,00
|
|
D
|
INVESTIMENTO
LORDO (A+B+C)
|
130.000,00
|
|
E
|
Ammortamento
(esercizio X) impianti già esistenti nella struttura produttiva
|
12.000,00
|
|
F
|
Ammortamento
(esercizio X) attrezzature già esistenti nella struttura produttiva
|
8.000,00
|
|
G
|
Totale
ammortamenti rilevanti (E+F)
|
20.000,00
|
|
INVESTIMENTO
NETTO AGEVOLABILE (D-G)
|
110.000,00
|